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LEGGE 9 luglio 1926, n. 1162

Riordinamento del servizio statistico. (026U1162)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 13-8-1926
al: 6-10-1989
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
servizi della Direzione generale  della  statistica  cessano  di  far
parte del Ministero dell'economia nazionale e sono attribuiti  ad  un
istituto autonomo, denominato Istituto centrale  di  statistica,  del
Regno d'Italia. 
 
  L'Istituto centrale,  che  ha  personalita'  giuridica  e  gestione
autonoma, e' istituto di Stato a tutti gli effetti, salvo quanto  sia
diversamente disposto  nella  presente  legge:  esso  e'  posto  alle
dirette dipendenze del Capo del Governo, Primo Ministro.