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LEGGE 9 luglio 1926, n. 1162

Riordinamento del servizio statistico. (026U1162)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  13-8-1926 al: 6-10-1989
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Art. 1




Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi della Direzione generale della statistica cessano di far parte del Ministero dell'economia nazionale e sono attribuiti ad un istituto autonomo, denominato Istituto centrale di statistica, del Regno d'Italia.

L'Istituto centrale, che ha personalità giuridica e gestione autonoma, è istituto di Stato a tutti gli effetti, salvo quanto sia diversamente disposto nella presente legge: esso è posto alle dirette dipendenze del Capo del Governo, Primo Ministro.