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REGIO DECRETO-LEGGE 30 giugno 1926, n. 1096

Provvedimenti circa la disciplina di taluni consumi. (026U1096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 19 maggio 1927, n. 777 (in G.U. 27/05/1927, n. 122).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-7-1926
al: 19-6-1933
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la  necessita'  urgente  ed  assoluta  di  realizzare  una
migliore disciplina di taluni consumi; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo Primo  Ministro  Segretario  di
Stato di concerto  con  i  Ministri  per  l'economia  nazionale,  per
l'interno, per le finanze, per la giustizia e gli affari di  culto  e
per i lavori pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Fino a nuova disposizione, tutte le aziende commerciali ed agricole
sono autorizzate ad aumentare  di  un'ora  l'orario  di  lavoro,  dei
rispettivi operai ed impiegati, in deroga  del  R.  decreto-legge  15
marzo 1923, n. 692 e dei relativi contratti di lavoro. 
 
  Il Ministro per l'economia nazionale e' autorizzato ad  emanare  le
norme per l'esecuzione della presente disposizione anche  a  modifica
dei Regi decreti 10 settembre 1923, nn. 1955, 1956, 1957.