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REGIO DECRETO 9 maggio 1926, n. 1059

Sanzioni contro coloro che deteriorano le carrozze in servizio sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle tranvie extraurbane. (026U1059)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/07/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/1980)
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Testo in vigore dal: 30-11-1980
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                               Art. 1 
 
    ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753)) 
                                                                ((3)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.P.R. 11 luglio 1980, n.  753  ha  disposto  (con  l'art.  104)
l'abrogazione  del  presente  articolo  salvo  quanto  previsto   dal
precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino
all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne
di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni  di
legge e regolamentari esistenti per le singole materie  indicate  nel
titolo medesimo".