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REGIO DECRETO-LEGGE 6 maggio 1926, n. 812

Unificazione del servizio dell'emissione dei biglietti di banca. (026U0812)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 giugno 1926, n. 1262 (in G.U. 28/07/1926, n. 173).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  6-6-1926 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la legge (testo unico) 28 aprile 1910, n. 204, sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca;
Veduto il R. decreto 27 settembre 1923, n. 2158, che proroga la facoltà di emissione dei biglietti di banca e del loro corso legale;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di unificare il servizio dell'emissione dei biglietti di banca;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La facoltà di emettere biglietti di banca o altri titoli equivalenti, pagabili al portatore e a vista, che, a tenore del R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2158, scade il 31 dicembre 1930, cessa, per il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, col 30 giugno 1926.