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REGIO DECRETO-LEGGE 6 maggio 1926, n. 812

Unificazione del servizio dell'emissione dei biglietti di banca. (026U0812)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 giugno 1926, n. 1262 (in G.U. 28/07/1926, n. 173).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 6-6-1926
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge  (testo  unico)  28  aprile  1910,  n.  204,  sugli
istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca; 
 
  Veduto il R. decreto 27 settembre 1923, n.  2158,  che  proroga  la
facolta' di emissione dei biglietti di banca e del loro corso legale; 
 
  Veduto l'art. 3, comma 2°, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di unificare il servizio
dell'emissione dei biglietti di banca; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La  facolta'  di  emettere  biglietti  di  banca  o  altri   titoli
equivalenti, pagabili al portatore e a vista, che, a  tenore  del  R.
decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2158, scade il 31 dicembre  1930,
cessa, per il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia,  col  30  giugno
1926.