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LEGGE 11 marzo 1926, n. 397

Stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica. (026U0397)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 30-3-1926
al: 30-4-1954
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della  Regia
aeronautica si distinguono in: 
 
    a) ufficiali in servizio permanente; 
 
    b) ufficiali in congedo. 
 
  Gli ufficiali in congedo si suddividono alla loro volta in  quattro
categorie: 
 
    1ª) complemento; 
 
    2ª) ausiliaria; 
 
    3ª) congedo provvisorio; 
 
    4ª) riserva.