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LEGGE 11 marzo 1926, n. 397

Stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica. (026U0397)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  30-3-1926 al: 30-4-1954
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Art. 1




Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica si distinguono in:

a) ufficiali in servizio permanente;

b) ufficiali in congedo.

Gli ufficiali in congedo si suddividono alla loro volta in quattro categorie:

1ª) complemento;

2ª) ausiliaria;

3ª) congedo provvisorio;

4ª) riserva.