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REGIO DECRETO 29 novembre 1925, n. 2583

Modifiche alla competenza territoriale del Magistrato alle acque e dell'ufficio del Genio civile di Brescia. (025U2583)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/03/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  24-3-1926 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 5 maggio 1907, n. 257, che istituisce il Magistrato alle acque per le Provincie Venete e di Mantova;
Visto il decreto Reale 31 dicembre 1923, n. 3228, che reca nuove disposizioni sull'ordinamento del Magistrato suddetto;
Visto il R. decreto 3 settembre 1906, n. 522, sull'ordinamento del Real corpo del Genio civile;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, coi Ministri per l'interno, per le finanze e per l'economia nazionale previa domanda delle Amministrazioni provinciali interessate; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Al primo comma dell'art. 1 della legge 5 maggio 1907, numero 257, modificato dal R. decreto 31 dicembre 1923, numero 3228, è sostituito il seguente:

« È istituito un Ufficio per le opere idrauliche delle provincie di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Rovigo, Belluno, del Friuli, del bacino della provincia di Mantova alla sinistra del Po e del Mincio, del bacino della provincia di Trieste dall'argine sinistro dell'Isonzo al litorale fino a Porto Buso, della provincia di Trento (ad eccezione del piccolo bacino dell'Alto Chiese) nonché della parte della provincia di Brescia in cui ricade il bacino imbrifero del Garda ».

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Nota redazionale
Il testo delle premesse è riportato già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 15/03/1926, n. 61 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.