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LEGGE 4 febbraio 1926, n. 237

Istituzione del Podestà e della Consulta municipale nei Comuni con popolazione non eccedente i 5000 abitanti. (026U0237)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  5-3-1926 al: 15-12-2009
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Art. 1



Nei Comuni la cui popolazione non eccede i 5000 abitanti, secondo le risultanze dell'ultimo censimento, l'Amministrazione è affidata ad un Podestà, assistito, ove il Prefetto lo ritenga possibile, da una Consulta municipale.