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REGIO DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1926, n. 214

Disposizioni concernenti l'ordinamento dell'istruzione artistica. (026U0214)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 giugno 1926, n. 1262 (in G.U. 28/07/1926, n.173).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal:  2-3-1926 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità e compensi di qualsiasi natura al personale delle scuole ed istituti d'arte e degli istituti superiori per le industrie artistiche è effettuato direttamente dal presidente del Consiglio di amministrazione a carico del bilancio dell'istituto.