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REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 23

Modificazioni al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, pel il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. (026U0023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 24 maggio 1926, n. 898 (in G.U. 07/06/1926, n. 130).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/02/1926)
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Testo in vigore dal: 30-1-1926
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, pel riordinamento  e
la riforma della legislazione in  materia  di  boschi  e  di  terreni
montani; 
 
  Ritenuta  l'opportunita'   e   l'urgenza   di   modificare   alcune
disposizioni del decreto medesimo; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale, di concerto con i Nostri Ministri Segretari  di
Stato per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto,  per  la
guerra, per la marina, per le finanze e per i lavori pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le pene pecuniarie comminate negli  articoli  24  e  54  del  Regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3267,  sono  elevate  nella  misura  del
quintuplo.