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REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 23

Modificazioni al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, pel il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. (026U0023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 24 maggio 1926, n. 898 (in G.U. 07/06/1926, n. 130).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/02/1926)
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Testo in vigore dal:  30-1-1926

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, pel riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;
Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di modificare alcune disposizioni del decreto medesimo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per la guerra, per la marina, per le finanze e per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le pene pecuniarie comminate negli articoli 24 e 54 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono elevate nella misura del quintuplo.