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LEGGE 24 dicembre 1925, n. 2300

Dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato. (025U2300)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 19-1-1926
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1 
 
  Fino al  31  dicembre  1926  il  Governo  del  Re  ha  facolta'  di
dispensare dal servizio, anche all'infuori dei casi  preveduti  dalle
leggi vigenti, i funzionari, impiegati ed agenti  di  ogni  ordine  e
grado civili e  militari,  dipendenti  da  qualsiasi  Amministrazione
dello Stato, che, per ragioni di manifestazioni compiute in ufficio o
fuori di ufficio, non diano piena garanzia di un  fedele  adempimento
dei loro doveri o si pongano in condizioni di incompatibilita' con le
generali direttive politiche del Governo. 
 
  La dispensa e' pronunciata  con  decreto  Reale,  su  proposta  del
Ministro competente. 
 
  Quando si tratta di funzionari  o  ufficiali  del  Regio  esercito,
della Regia marina o della Regia aeronautica di  grado  superiore  al
6°, di magistrati  dell'ordine  giudiziario  o  amministrativo  o  di
professori stabili delle  Regie  universita',  e  dei  Regi  istituti
superiori, e' necessaria la deliberazione del Consiglio dei Ministri.