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LEGGE 24 dicembre 1925, n. 2300

Dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato. (025U2300)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-1-1926 al: 15-12-2009
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Art. 1



Fino al 31 dicembre 1926 il Governo del Re ha facoltà di dispensare dal servizio, anche all'infuori dei casi preveduti dalle leggi vigenti, i funzionari, impiegati ed agenti di ogni ordine e grado civili e militari, dipendenti da qualsiasi Amministrazione dello Stato, che, per ragioni di manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio, non diano piena garanzia di un fedele adempimento dei loro doveri o si pongano in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

La dispensa è pronunciata con decreto Reale, su proposta del Ministro competente.

Quando si tratta di funzionari o ufficiali del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica di grado superiore al 6°, di magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo o di professori stabili delle Regie università, e dei Regi istituti superiori, è necessaria la deliberazione del Consiglio dei Ministri.