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LEGGE 24 dicembre 1925, n. 2299

Provvedimenti sull'organizzazione degli uffici per l'esecuzione di opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole. (025U2299)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-1-1926 al: 15-12-2009
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Art. 1



Il Governo del Re è autorizzato ad emanare disposizioni aventi vigore di legge per regolare nell'interesse del Mezzogiorno e delle Isole e mediante modificazioni agli ordinamenti attuali, il decentramento e l'unificazione delle funzioni ora esercitate dai diversi Ministeri per l'esecuzione delle opere pubbliche nonché per l'adozione di tutte le provvidenze comunque dirette al miglioramento delle condizioni economiche, igieniche e sociali delle Provincie meridionali.