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LEGGE 26 novembre 1925, n. 2029

Regolarizzazione dell'attività delle Associazioni, Enti ed Istituti e dell'appartenenza ai medesimi del personale dipendente dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni e da Istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle Provincie e dei Comuni. (025U2029)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-12-1925 al: 15-12-2009
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Art. 1



Le Associazioni, Enti ed Istituti costituiti od operanti nel Regno e nelle Colonie sono obbligati a comunicare alla autorità di pubblica sicurezza l'atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni, l'elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attività tutte le volte che ne vengono richiesti dalla autorità predetta per ragioni di ordine o di sicurezza pubblica.

L'obbligo della comunicazione spetta a tutti coloro che hanno funzioni direttive o di rappresentanza delle Associazioni, Enti od Istituti, nelle sedi centrali e locali, e deve essere adempiuto entro due giorni dalla notifica della richiesta.

I contravventori sono puniti con l'arresto non inferiore a tre mesi e con l'ammenda da L. 2000 a 6000.

Qualora siano state date scientemente notizie false od incomplete la pena è della reclusione non inferiore ad un anno e della multa da L. 5000 a 30,000, oltre l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

In tutti i casi di omessa, falsa o incompiuta dichiarazione, le Associazioni possono essere sciolte con decreto del Prefetto.