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REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1924

Proroga di esenzioni fiscali a favore dell'industria della pesca. (025U1924)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/12/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n.102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-12-1925
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il termine del 30 giugno 1925, stabilito dall'art. 1 della legge 24
marzo 1921, n. 312, che concede esenzioni fiscali a chi  avra'  messo
in uso scafi per la pesca e pel trasporto del pesce, e' prorogato  al
30 giugno 1930. 
 
  Per il periodo di proroga, dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1930, le
esenzioni saranno limitate alle sole tasse erariali sugli  affari,  e
locali, escluse le imposte. 
 
  Il  presente  decreto  sara'  presentato  al  Parlamento   per   la
conversione in legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 15 ottobre 1925. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                        Mussolini - Belluzzo - Volpi. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addi'  13  novembre
1925. 
 
    Atti del Governo, registro 242, foglio 79. - Granata.