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REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1924

Proroga di esenzioni fiscali a favore dell'industria della pesca. (025U1924)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/12/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n.102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-12-1925 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine del 30 giugno 1925, stabilito dall'art. 1 della legge 24 marzo 1921, n. 312, che concede esenzioni fiscali a chi avrà messo in uso scafi per la pesca e pel trasporto del pesce, è prorogato al 30 giugno 1930.

Per il periodo di proroga, dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1930, le esenzioni saranno limitate alle sole tasse erariali sugli affari, e locali, escluse le imposte.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Belluzzo - Volpi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 novembre 1925.

Atti del Governo, registro 242, foglio 79. - Granata.