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REGIO DECRETO-LEGGE 7 luglio 1925, n. 1173

Istituzione dei Provveditorati alle opere pubbliche pel Mezzogiorno e le Isole. (025U1173)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/1957)
Testo in vigore dal: 1-7-1940
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Udito i1 Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori
pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e con
i Ministri per l'interno, per le finanze, per l'economia nazionale  e
per la pubblica istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Fino al 30 giugno 1936, per l'esecuzione delle  opere  pubbliche  e
per l'attuazione delle provvidenze ad esso  collegate  e  dirette  al
sollecito miglioramento delle  condizioni  del  Mezzogiorno  e  delle
Isole sono istituiti, con il nome di Provveditorati  alle  opere  poi
compartimenti territoriali, e nelle  sedi  partitamente  indicate,  i
seguenti uffici: 
 
  1°  Provveditorato  alle  opere  per  le  provincie   di   Caserta,
Benevento, Avellino e Salerno, con sede a Caserta; (4) 
 
  2° Provveditorato alle opere per le provincie  di  Aquila,  Chieti,
Teramo e Campobasso, con sede ad Aquila; (4) 
 
  3° Provveditorato alle opere per  le  provincie  di  Foggia,  Bari,
Taranto e Lecce, con sede a Bari; (4) 
 
  4° Provveditorato alle opere per la Basilicata, con sede a Potenza;
(4) 
 
  5° Provveditorato alle opere per le provincie di Cosenza, Catanzaro
e Reggio Calabria, con sede a Catanzaro; (4) 
 
  6° Provveditorato alle opere per le provincie di Messina,  Catania,
Siracusa, Caltanissetta, Girgenti, Palermo  e  Trapani,  con  sede  a
Palermo; (4) (5) ((6)) 
 
  7° Provveditorato  alle  opere  per  le  provincie  di  Cagliari  e
Sassari, con sede a Cagliari. (4) (5) ((6)) 
 
  Per la provincia di Napoli sara', ai medesimi  effetti,  provveduto
con separato decreto. 
 
  Il Provveditorato alle opere con sede in Catanzaro,  istituito  pei
fini del presente  decreto,  assorbira',  continuandone  l'attivita',
l'ufficio regionale per le strade calabresi,  sorto  in  base  al  R.
decreto 28 agosto 1924, n. 1432. 
 
  Saranno interamente attribuite ai  Provveditorati,  in  ragione  di
territorio, le funzioni esercitate dai circoli di ispezione del Genio
civile di Napoli, Bari, Palermo e Cagliari che saranno soppressi. 
 
  La competenza territoriale del circolo d'ispezione del Genio civile
di Roma sara' limitata alla provincia di Roma. 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il  Regio  D.L.  16  gennaio  1936,  n.   207,   convertito   senza
modificazioni dalla L. 6 aprile 1936, n. 681, ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "E'  prorogato  al  30  giugno  1937  il  periodo  di
funzionamento dei Provveditorati istituiti per  la  esecuzione  delle
opere pubbliche del Mezzogiorno e delle Isole col R. decreto-legge  7
luglio 1925, n. 1173, convertito nella legge 18 marzo 1926,  n.  562,
ed indicati ai numeri 1, 2,  3,  4,  5,  6  e  7  del  secondo  comma
dell'art. 1 del decreto-legge stesso, ad eccezione del  funzionamento
dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il  Regio  D.L.  14  gennaio  1937,  n.   127,   convertito   senza
modificazioni dalla L. 25 marzo 1937, n. 494, ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "E'  prorogato  al  30  giugno  1940  il  periodo  di
funzionamento di quei Provveditorati che  sono  stati  istituiti  con
sede in Palermo e in Cagliari, per l'esecuzione delle opere pubbliche
nelle Isole della Sicilia e della Sardegna e di cui ai nn. 6 e 7  del
2° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 7  luglio  1925,  n.  1173,
convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 2 aprile 1940, n. 332 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"E' prorogato al 30 giugno 1945-XXIII il periodo di funzionamento dei
Provveditorati istituti, con sede  in  Palermo  e  in  Cagliari,  per
l'esecuzione delle oliere pubbliche nelle isole della Sicilia e della
Sardegna, di cui ai numeri 6 e 7 del 2°  comma  dell'art.  1  del  R.
decreto legge 7 luglio 1925-III, n. 1173, convertito nella  legge  18
marzo 1926-IV, n. 562, e mantenuti in vita fino al 30 giugno 1937-XV,
con R. decreto legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 207, e fino al 30 giugno
1940, con R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 127".