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REGIO DECRETO 6 giugno 1925, n. 1084

Regolamento per gli istituti privati e pareggiati di istruzione media e per la creazione, regificazione e trasformazione di scuole. (025U1084)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/07/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  21-7-1925 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054 relativo all'ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali;
Veduto il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395 sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni delle Stato;
Considerata la necessità di un regolamento in esecuzione dei suddetti decreti per ciò che riguarda gl'istituti privati e pareggiati d'istruzione media, la creazione di Regi istituti medi, la conversione in Regi 'li istituti medi pareggiati
e la trasformazione di istituti medi Regi e pareggiati;
Udito il Consiglio di Stato:
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato

per

la pubblica istruzione, di concerto con quello le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Possono aprire al pubblico istituti privati d'istruzione media, oltre i cittadini italiani aventi i requisiti prescritti dalla legge, anche gli Enti morali legalmente riconosciuti.

Ai fini di cui al precedente comma sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità.