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REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1925, n. 800

Facoltà a comprendere nel testo unico delle leggi sul lotto le disposizioni legislative emanate successivamente al R. decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1520. (025U0800)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/06/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  20-6-1925 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1520, con cui il Governo del Re fu autorizzato a coordinare fra di loro le disposizioni del decreto stesso e delle leggi e decreti legislativi riguardanti il lotto, ed a raccoglierle in nuovo testo unico;

Ritenuto la opportunità che siano comprese nel nuovo testo unico le disposizioni successivamente emanate per la completezza della raccolta e per praticità amministrativa;

Ritenuto però che la inserzione di tali disposizioni debba essere autorizzata con provvedimento avente efficacia di legge ad integrazione della facoltà concessa al Governo col Regio decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1520;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La facoltà concessa al Governo del Re, con l'art. 15 del R. decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1520, di coordinare fra di loro le disposizioni del decreto stesso e delle leggi e decreti legislativi allora in vigore riguardanti il lotto e a raccoglierle in un nuovo unico testo, è estesa ad ogni altra disposizione avente efficacia di legge posteriore nel tempo all'autorizzazione consentita col citato decreto, fino alla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Dè Stefani.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 5 giugno 1925.

Atti del Governo, registro 237, foglio 19. - Granata.