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REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1925, n. 628

Proroga delle disposizioni limitatrici della facoltà d'inscrizione nelle matricole della gente di mare. (025U0628)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/05/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  20-5-1925 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Codice della marina mercantile ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 20 novembre 1879, numero 5166;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le disposizioni contenute nell'art. 1 del R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 323, ad eccezione della norma di cui al n. 4 di detto articolo, continuano ad aver vigore a tutto il mese di marzo