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REGIO DECRETO 2 aprile 1925, n. 404

Modificazioni al regolamento approvato con Regio decreto 15 gennaio 1925, n. 27, per gli esami di Stato per le professioni di avvocato, procuratore e notaro. (025U0404)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/04/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  16-4-1925 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti i Regi decreti 30 settembre .1923, n. 2102, e 31 dicembre 1923, n. 2909;
Visto il R. decreto 15 gennaio 1925, n. 27, che approva il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di avvocato, di procuratore e di notaro;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'art. 6 del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di avvocato, di procuratore e di notaro, approvato col R. decreto 15 gennaio
1925. n. 27, nei comuni contrassegnati dai numeri 1° e 2°, è così modificato:

«1° Per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e di procuratore, di sette membri, dei quali un magistrato avente grado non inferiore a consigliere di Corte di cessazione o equiparato, due professori di ruolo, appartenenti ad università o istituti superiori, insegnanti di materie giuridiche, e quattro membri del Consiglio dell'ordine degli avvocati presso la Corte d'appello, scelti su designazione fatta, in numero doppio, dal Consiglio stesso, se si tratta della professione di avvocato, e quattro membri del Consiglio di disciplina dei procuratori presso la Corte d'appello, scelti su designazione fatta, pure in numero doppio, dal Consiglio di disciplina, se si tratta della professione di procuratore. Qualora le designazioni non pervengano entro il termine prefissato, il Ministro sceglie direttamente i rappresentanti dell'Ordine degli avvocati e di quello dei procuratori fra i membri dei rispettivi Consigli od anche fra gli avvocati e fra i procuratori iscritti nei rispettivi albi».

«2° Per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di notare, di cinque membri, dei quali un magistrato avente grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione, un professore di cui al precedente comma, e tre membri del Consiglio notarile presso la Corte d'appello, scelti su designazione, fatta in numero doppio, dal detto Consiglio. Nel caso di designazione non pervenuta entro il termine prefissato, il Ministro sceglie direttamente i rappresentanti del Collegio notarile fra i membri del Consiglio od anche fra i notati del distretto».