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REGIO DECRETO 1 marzo 1925, n. 394

Disposizioni per le spese da farsi in economia, a servizio degli istituti medi di istruzione. (025U0394)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/04/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  30-4-1925 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Considerata la necessità di determinare con regolamento le spese da farsi in economia, a servizio degli istituti medi d'istruzione;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




I presidi dei Regi istituti medi d'istruzione possono fare in economia, sulle dotazioni assegnate agli istituti stessi dal Ministero della pubblica istruzione, le seguenti spese oltre quelle autorizzate da disposizioni speciali:

a) per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico e scientifico dei gabinetti e delle biblioteche;

b) per le esercitazioni pratiche e per le proiezioni luminose di carattere didattico e scientifico.