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REGIO DECRETO 27 novembre 1924, n. 2367

Regolamento sullo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi istituti medi d'istruzione. (024U2367)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/04/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-4-1925 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali;
Veduto il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Veduto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato degl'impiegati civili;
Considerata la necessità di un regolamento in esecuzione dei suddetti decreti per ciò che riguarda lo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei regi istituti medi d'istruzione;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le nomine e i passaggi di ruolo dei professori nei regi istituti medi d'istruzione, per effetto dei concorsi così generali come speciali, decorrono dal 1° ottobre successivo alla data del decreto ministeriale che rende esecutiva la graduatoria, ed eventualmente dal 1° ottobre degli anni successivi, in relazione al numero delle cattedre disponibili in tali date.