stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2337

Modificazioni al R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 442, contenente norme per disciplinare l'uso dei titoli ed attributi nobiliari. (024U2337)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 21 marzo 1926, n. 597 (in G.U. 20/04/1926, n. 92).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  10-3-1925 al: 17-7-1967
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'accordo col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto e col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Udito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Alla disposizione dell'art. 3 del su richiamato decreto-legge è sostituita la disposizione seguente:

«Coloro ai quali in seguito alle contestazioni svolte in conformità delle norme dell'articolo precedente, con sentenza passata in cosa giudicata sia riconosciuto il diritto di portare titoli o attributi nobiliari, sono obbligati a promuoverne l'iscrizione nei riguardi della Consulta araldica.

«L'ufficio della Consulta provvede all'iscrizione entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda accompagnata da copia legale della sentenza».