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REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2310

Modificazione alla legge 12 febbraio 1903, n. 42, circa l'acquisto e la costruzione degli edifici occorrenti per le Regie scuole all'estero. (024U2310)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 21 marzo 1926, n. 597 (in G.U. 20/04/1926, n. 92).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  21-2-1925 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'art. 2 della legge 12 febbraio 1903, n. 42 è modificato come segue:

«L'ammontare dei mutui di cui all'art.1 della stessa legge, dovrà essere limitato in guisa che le quote di ammortamento, i relativi interessi ed i fitti da pagarsi per le sedi delle scuole Italiane all'estero non di proprietà dello Stato, siano ogni anno contenuti nella somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio del Ministero degli affari esteri».