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REGIO DECRETO 28 dicembre 1924, n. 2296

Estensione alla città di Fiume ed al territorio annesso della legge e del regolamento per l'istruzione industriale. (024U2296)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-2-1925 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, nn. 211 e 213;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È data efficacia giuridica nella città di Fiume e nel territorio annesso Regno in virtù dell'art. 3 del citato Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, alle disposizioni contenute nel R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, relative all'ordinamento dell'istruzione industriale e nel R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, relative all'approvazione del regolamento per l'istruzione industriale.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Nava.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1925.

Atti del Governo, registro 233, foglio 9. - Granata.