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REGIO DECRETO 28 dicembre 1924, n. 2271

Testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, del personale degli uscieri giudiziari, e del personale addetto agli uffici di conciliazione. (024U2271)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  13-2-1925 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 14 dicembre 1865, n. 2641;
Vista la legge 21 dicembre 1902, n. 528, portante l'ordinamento del servizio degli uscieri giudiziari ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 28 giugno 1903, n. 248;
Vista la legge 19 marzo 1911, n. 201, che stabilisce alcune modificazioni alle disposizioni di legge concernenti gli ufficiali giudiziari, ed il relativo regolamento, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1912, n. 1086;
Visto il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, che reca disposizioni sulle derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche, stabilendo altresì le norme di giurisdizione e di procedura del contenzioso delle acque stesse;
Vista la legge 24 marzo 1921, n. 298, che converte in legge il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2278, contenente provvedimenti per gli ufficiali giudiziari, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 10 ottobre 1922, n. 1473;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degl'invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle aziende private;
Visto il R. decreto 22 gennaio 1922, n. 85, contenente modificazioni nei servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
Vista la legge 20 luglio 1922, n. 995, che riforma la tariffa penale e civile relativamente ai testimoni, ai periti, ai giurati e agli ufficiali giudiziari;
Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, concernente la semplificazione di taluni servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043, che stabilisce le competenze dovute per le trasferte;
Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1165, che stabilisce il numero degli ufficiali e degli uscieri giudiziari e norme di attuazione;
Visto il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173, che stabilisce una tassa per l'ammissione ad impieghi governativi sia civili che militari;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, contenente norme per la notificazione degli atti giudiziari per mezzo della posta;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riguardante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto li R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2785, concernente le modificazioni nelle circoscrizioni giudiziarie e l'istituzione di sedi distaccate di pretura;
Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 652, contenente provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari;
Visto il R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 775, contenente disposizioni circa il contributo personale alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.
***
Vista la legge 29 dicembre 1910, n. 887, che fissa le norme per l'ordinamento della carriera degli uscieri presso gli uffici giudiziari ed il relativo regolamento approvato con Regio decreto 3 settembre 1911, n. 1283;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1912, n. 339, che modifica il regolamento riguardante il personale degli uscieri giudiziari, approvato con R. decreto 3 settembre 1911, n. 1283;
Visto il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1488, che modifica il regolamento riguardante il personale degli uscieri giudiziari, approvato con R. decreto 3 settembre 1911, numero 1283;
Visto il R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, contenente provvedimenti sullo stato economico e giuridico degli impiegati dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231, che modifica le tabelle e stabilisce altre norme circa l'ordinamento e lo stato economico del personale delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 25 marzo 1920, n. 747, che estende il sistema dei ruoli aperti al personale degli uscieri giudiziari;
Visto il R. decreto-legge 7 giugno 1920, n. 739, che apporta modificazioni ed aggiunte ai Regi decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 e 27 novembre stesso anno n. 2231, sullo stato giuridico ed economico del personale delle varie Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2646, contenente disposizioni circa la nomina ad usciere giudiziario di invalidi di guerra o ex combattenti decorati, già in servizio negli uffici giudiziari;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto 20 marzo 1924, n. 466, che modifica la pianta organica degli uscieri giudiziari.
***
Visto il R. decreto 26 dicembre 1892, n. 728, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1892, numero 261, sulla competenza dei conciliatori;
Visto il R. decreto 14 febbraio 1895, n. 49, riflettente la cauzione dei messi comunali;
Vista la legge 28 luglio 1895, n. 455, sugli uffici di conciliazione;
Visto il R. decreto 6 agosto 1914, n. 876, riguardante la cauzione degli uscieri degli uffici di conciliazione;
Visto il R. decreto-legge 8 giugno 1920, n. 811, concernente l'aumento dei diritti ai cancellieri ed agli uscieri degli uffici di conciliazione;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 470, che autorizza a provvedere, entro il 30 giugno 1924, all'emanazione del testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, del personale degli uscieri giudiziari, e del personale addetto agli uffici di conciliazione;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1761, che proroga fino il 31 dicembre 1924 il termine per l'emanazione del suddetto testo organico;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'unito testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, del personale degli uscieri giudiziari, e del personale addetto agli uffici di conciliazione, con gli annessi allegati, visti, d'ordine Nostro, dal Ministro Guardasigilli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Oviglio.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1925.

Atti dei Governo, registro 232, foglio 185 - Granata.