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REGIO DECRETO 30 ottobre 1924, n. 2042

Norme speciali per le ammissioni e la carriera del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica. (024U2042)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/01/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  4-1-1925 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'ammissione ai posti del grado 10° nel ruolo dei medici e dei veterinari (medico provinciale aggiunto di 2ª classe e veterinario di confine e di porto di 2ª classe) è fatta per pubblico concorso per esame.

Gli aspiranti debbono provare con documenti legali, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica approvato con il R. decreto 25 giugno 1914, n, 702.