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REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1924, n. 1821

Norme per la composizione e per il funzionamento del Comitato nazionale per la Storia del Risorgimento. (024U1821)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n.102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-7-1924 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduti i Nostri decreti 17 maggio 1906, n. 212; 22 novembre 1906, n. 730; 14 giugno 1908, n. 299; 27 dicembre 1908, n. 793, e 9 ottobre 1919, n. 1985, riguardanti l'istituzione, la composizione e le finalità del Comitato nazionale per la Storia del Risorgimento;
Veduto il decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1917, n. 336, relativo alla Biblioteca centrale del Risorgimento;
Considerata la opportunità di dare al suddetto Comitato un ordinamento che valga a renderne più intensa ed efficace l'opera;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il Comitato nazionale per la Storia del Risorgimento ha il compito:

a) di raccogliere le pubblicazioni, i documenti, i cimeli che interessano la Storia del Risorgimento italiano, dal periodo preparatorio dell'unità, e dell'indipendenza sino all'ultima guerra vittoriosa;

b) di curare la custodia e l'ordinamento del materiale raccolto;

c) di facilitarne e promuoverne lo studio.