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REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1924, n. 1737

Norme complementari per l'attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili. (024U1737)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/11/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/07/2010)
Testo in vigore dal: 12-11-1924
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge  16  febbraio  1913,  n.  89,  sull'ordinamento  del
notariato e degli archivi notarili, e visto il  relativo  regolamento
approvato col R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326; 
 
  Visto il testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte  VII,
riguardante la cassa di previdenza per  le  pensioni  agli  impiegati
degli archivi notarili; 
 
  Visti il decreto Luogotenenziale 19  giugno  1919,  n.  97,  il  R.
decreto-legge 8 giugno 1920, n. 822, e le leggi 13  agosto  1921,  n.
1080, e 22 agosto 1922, n. 1169; 
 
  Visti il R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, e il R. decreto
30 settembre 1922,  n.  1290,  nonche'  le  rispettive  modificazioni
successive; 
 
  Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30  dicembre  1923,
nn. 2960 e 3084, e 8 maggio 1924, n. 843; 
 
  Visto  il  R.  decreto  31  dicembre  1923,  n.  3138,  sul   nuovo
ordinamento degli archivi notarili; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato  per
la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Il personale stabilito dalla  tabella  annessa  al  R.  decreto  31
dicembre 1923, n. 3138, e' ripartito, ai sensi  dell'art.  3  del  R.
decreto stesso, fra gli archivi notarili distrettuali, tenuto  conto,
fra l'altro, delle esigenze derivanti dalla  riunione  degli  archivi
sussidiari dipendenti. Al temporaneo funzionamento separato di questi
sara' provveduto in via straordinaria,  con  impiegati  assegnati  ad
archivi distrettuali. 
 
  Tale ripartizione  del  personale  sara'  effettuata  entro  il  31
dicembre 1924, e potra' essere modificata ogniqualvolta  esigenze  di
servizio lo consiglino.