stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 11 settembre 1924, n. 1520

Approvazione dello statuto organico dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione in Roma e della Sezione autonoma di credito fondiario, istituita presso l'istituto stesso. (024U1520)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/10/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
Testo in vigore dal:  26-10-1924 al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2688, che detta norme riguardanti l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione con sede in Roma, eretto in Ente morale con R. decreto 15 agosto 1913, n. 1140, ed istituisce presso l'istituto stesso la Sezione autonoma di credito fondiario;
Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione del predetto istituto in data 13, 14, 15, 16 febbraio 1924 n. 4 luglio 1924 e la deliberazione in data 28 aprile 1924 del Comitato esecutivo dell'Istituto con le quali è stato concretato ed approvato il nuovo statuto organico di esso Istituto, costituita presso l'Istituto medesimo la Sezione autonoma di credito fondiario, e concretato ed approvato lo statuto organico ad essa relativo;
Vista l'istanza in data 29 febbraio 1924, con la quale è stata chiesta l'approvazione del nuovo statuto organico dell'Istituto e dello statuto organico della predetta Sezione autonoma di credito fondiario;
Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono approvati il nuovo statuto organico dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione con sede in Roma e lo statuto organico della Sezione autonoma di credito fondiario istituita come Ente morale autonomo presso l'Istituto stesso, l'uno e l'altro statuto, riuniti insieme in un unico testo composto di 80 articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.