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REGIO DECRETO 10 luglio 1924, n. 1256

Impiego della radiotelegrafia e radiotelefonia nei porti del Regno e delle Colonie da parte di navi da guerra estere. (024U1256)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/09/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  6-9-1924 al: 5-6-1934
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.
Visto il R. decreto n. 860 in data 28 maggio 1922, che detta nuove norme per la concessione del permesso di ancoraggio alle navi da guerra estere nei porti e nel mare del Regno e delle Colonie;
Visto il R. decreto n. 899 in data 29 marzo 1923, che apporta alcune modificazioni al decreto precitato;
Ritenuta l'opportunità che siano stabilite delle norme anche per l'impiego della radiotelegrafia e radiotelefonia, nei porti del Regno e nelle Colonie, da parte di navi da guerra estere;
Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere in massima favorevole;

Sulla

proposta, del Ministro per la marina, di concerto con quelli per gli affari esteri, per la guerra, per le colonie e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le navi da guerra estere e le aeromobili che le accompagnino debbono, nelle acque delle piazze forti e nei porti del Regno e delle Colonie, osservare le seguenti disposizioni per l'uso della radiotelegrafia e radiotelefonia, oltre quelle dettate dal R. decreto in data 28 maggio 1922, n. 860, modificato con il R. decreto 29 marzo 1923, n. 899.