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REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. 921

Modificazioni al titolo III (credito peschereccio) della legge 24 marzo 1921, n. 312 sulla pesca e sui pescatori. (024U0921)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/06/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  29-6-1924 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 24 marzo 1921, n. 312, che reca provvedimenti in favore della pesca e dei pescatori;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2688, portante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'art. 4 della legge 24 marzo 1921, n. 312, recante provvedimenti a favore della pesca e dei pescatori, è sostituito dal seguente:

L'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, oltre alle operazioni previste dalle norme vigenti, potrà fare prestiti alle Società cooperative di pescatori, lavoratori od ai loro consorzi, le une e gli altri legalmente costituiti:

a) per la costruzione e l'acquisto di battelli, di navi e di attrezzi da pesca;

b) per l'impianto e l'esercizio di depositi e di vendite;

c) per qualsiasi altro impianto concernente l'industria della pesca, della piscicoltura, delle spugne e del corallo.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad iscrivere in bilancio la somma di L. 2,000,000 a titolo di anticipazione all'Istituto nazionale predetto, il quale dovrà destinarla esclusivamente alle operazioni di credito previste nel comma precedente.

Tale somma dovrà essere rimborsata entro i termini e con i modi che verranno stabiliti con decreto Reale promosso dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze.