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REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3234

Norme relative ai concorsi per le Regie scuole elementari all'estero. (023U3234)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-3-1924 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dei pieni poteri delegati al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Veduta la legge 18 dicembre 1910, n. 867, sulle scuole italiane all'estero;
Veduto il decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1993, sulle scuole italiane all'estero;
Veduto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 589, che approva il regolamento sui concorsi a posti di direttore didattico governativo;
Veduto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 635, che detta norma per i concorsi, le nomine e la conferma degli insegnanti elementari;
Veduto il decreto 7 ottobre 1923, n. 2132, sullo stato giuridico dei maestri elementari del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato ad interim per gli affari esteri di concerto con -quello per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Gli insegnanti delle Regie scuole elementari all'estero, così per le classi di grado inferiore, superiore e integrative di avviamento professionale, come per quelle di grado preparatorio (classi infantili, giardini d'infanzia) sono nominati in seguito a concorso per titoli ed esami.

Il concorso sarà bandito per il grado di straordinario.

L'esame sarà scritto e orale e avrà luogo in Roma. L'esame scritto consisterà nello svolgimento di un tema di pedagogia.

Saranno esonerati dall'esame scritto coloro che siano riusciti vincitori in un concorso bandito per titoli ad esame, scritto e orale, per le scuole elementari del Regno.