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REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1923, n. 3221

Proroga del disposto dell'art. 8 del R. decreto-legge n. 1800 del 21 dicembre 1922, concernente la radiazione delle unità inscritte nel Regio naviglio. (023U3221)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-3-1924 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1800, che stabilisce i limiti di servizio effettivo dopo i quali ciascuna unità inscritta nel Regio naviglio deve essere radiata;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'autorizzazione data al Ministro per la marina con l'articolo 8 del R. decreto-legge 1800 in data 21 dicembre 1922 è prorogata di un anno.