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REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3213

Riordinamento del servizio geologico ed applicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, al personale dell'ufficio stesso. (023U3213)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-2-1924 al: 24-3-1927
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1920, n. 230, concernente il riassetto del Regio ufficio geologico;
Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1920, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile stesso anno, reg. agr. n. 8, foglio n. 120;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con il Ministro per le finanze; Abbiamo, decretato e decretiamo:

Art. 1




L'Ufficio geologico provvede:

a) al rilevamento ed alla pubblicazione della Carta geologica del Regno, alla preparazione ed alla pubblicazione dei relativi studi illustrativi;

b) allo studio petrografico, chimico e paleontologico del materiale di rilevamento;

c) all'esecuzione delle analisi tecniche occorrenti per il servizio minerario;

d) alla consulenza geo-mineralogica richiesta al Ministero dell'economia nazionale da altre Amministrazioni pubbliche.

I compiti suddetti, e segnatamente quelli indicati alle lettere a) e b) possono essere affidati anche a istituti universitari di geologia e di mineralogia.