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REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3184

Assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia per le persone di ambo i sessi. (023U3184)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/1935)
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Testo in vigore dal:  16-2-1924 al: 25-10-1935
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, con i Ministri per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per le colonie; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È obbligatoria l'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia per le persone di ambo i sessi che hanno compiuta l'età di 15 anni e non superata quella di 65 anni e che prestano l'opera loro alle dipendenze di altri come:

1° Operai, garzoni, apprendisti, inservienti, assistenti, commessi, sorveglianti ed impiegati in genere delle industrie, dei commerci, dell'agricoltura, compresa la caccia e la pesca, dei pubblici servizi, delle professioni liberali, e coloro che lavorano a domicilio per conto di altri, intendendosi per tali quelli che eseguiscono lavoro salariato per conto di un imprenditore, nella propria abitazione o in locali che non siano di pertinenza dell'imprenditore né sottoposti alla sua vigilanza diretta;

2° Domestici e persone che prestino stabilmente l'opera loro nei servizi familiari.

Gli stranieri che lavorano nel Regno in una delle categorie indicate nel presente articolo sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione secondo le norme del presente decreto; essi però non sono ammessi a godere della quota d'integrazione dello Stato se non nel caso in cui uno speciale accordo con il loro paese d'origine abbia assicurato ai cittadini italiani un trattamento di reciprocità.