stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3184

Assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia per le persone di ambo i sessi. (023U3184)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/1935)
nascondi
Testo in vigore dal: 16-2-1924
al: 25-10-1935
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione di poteri conferiti al Governo  del  Re
con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visti i decreti-legge 21 aprile 1919, n. 603; 27 ottobre  1922,  n.
1479, e 8 marzo 1923, n. 616; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei
Ministri, Ministro per l'interno, con i Ministri per le finanze,  per
la giustizia e gli affari di culto e per le colonie; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  E'  obbligatoria  l'assicurazione  contro  la  invalidita'   e   la
vecchiaia per le persone di ambo i sessi che hanno compiuta l'eta' di
15 anni e non superata quella di 65 anni e che prestano l'opera  loro
alle dipendenze di altri come: 
 
    1°  Operai,  garzoni,   apprendisti,   inservienti,   assistenti,
commessi, sorveglianti ed impiegati in genere  delle  industrie,  dei
commerci, dell'agricoltura,  compresa  la  caccia  e  la  pesca,  dei
pubblici servizi, delle professioni liberali, e coloro che lavorano a
domicilio per conto  di  altri,  intendendosi  per  tali  quelli  che
eseguiscono lavoro salariato per  conto  di  un  imprenditore,  nella
propria  abitazione  o  in  locali  che  non  siano   di   pertinenza
dell'imprenditore ne' sottoposti alla sua vigilanza diretta; 
 
    2° Domestici e persone che prestino stabilmente l'opera loro  nei
servizi familiari. 
 
  Gli stranieri  che  lavorano  nel  Regno  in  una  delle  categorie
indicate   nel   presente   articolo   sono   soggetti    all'obbligo
dell'assicurazione secondo le norme del presente decreto; essi  pero'
non sono ammessi a godere della quota d'integrazione dello  Stato  se
non nel caso in cui uno speciale accordo con il loro paese  d'origine
abbia  assicurato   ai   cittadini   italiani   un   trattamento   di
reciprocita'.