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REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1924, n. 103

Disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative. (024U0103)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/02/1924.
L'errata-corrige (in G.U. 15/02/1924, n. 39) ha modificato la data del provvedimento da 24 gennaio 1923 a 24 gennaio 1924.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 29-2-1924
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato  per
la giustizia e gli affari di culto, di concerto  col  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno e con i  Ministri  per
l'economia nazionale e per l'istruzione pubblica; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le classi professionali, non regolate  da  precedenti  disposizioni
legislative, sono costituite in Ordini od in Collegi, a seconda  che,
per l'esercizio  della  professione,  occorra  avere  conseguito  una
laurea o un diploma presso universita' o istituti superiori ovvero un
diploma di scuole medie.