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REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1924, n. 103

Disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative. (024U0103)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/02/1924.
L'errata-corrige (in G.U. 15/02/1924, n. 39) ha modificato la data del provvedimento da 24 gennaio 1923 a 24 gennaio 1924.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  29-2-1924

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno e con i Ministri per l'economia nazionale e per l'istruzione pubblica; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le classi professionali, non regolate da precedenti disposizioni legislative, sono costituite in Ordini od in Collegi, a seconda che, per l'esercizio della professione, occorra avere conseguito una laurea o un diploma presso università o istituti superiori ovvero un diploma di scuole medie.