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REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3152

Obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili. (023U3152)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-2-1924 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Considerata l'opportunità di sottoporre ad una prova obbligatoria le armi da fuoco portatili prodotte o introdotte nel Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri per la guerra, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le armi da fuoco portatili di qualunque calibro e dimensione, fabbricate nel Regno, dovranno essere sottoposte alla prova da uno dei banchi di prova riconosciuti per le armi portatili da fuoco.

La prova subita deve risultare da appositi marchi impressi dal banco che l'ha eseguita, e dal certificato di prova rilasciato dal banco stesso.

Le armi importate dall'estero sono pure soggette a detta prova qualora non portino il marchio della prova già subita presso un banco di prova autorizzato dallo Stato di origine e per convenzione internazionale considerato banco ufficiale.

Agli effetti della disposizione contenuta nel comma precedente, all'atto dell'introduzione nel Regno di armi da fuoco non marchiate, le dogane dovranno curarne l'introduzione con rilascio di bolletta di cauzione per un banco di prova autorizzato nel Regno.