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REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2786

Testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura. (023U2786)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1924
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 02/01/1924, n. 1 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-1-1924 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Ritenuta la necessità di coordinare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura, con opportuni adattamenti e con le modificazioni che l'esperienza dimostra convenienti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla,

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'unito ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Oviglio - Dè Stefani.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1923.

Atti del Governo, registro 219, foglio 261. - Granata.

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Nota redazionale
Il testo riportato è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 02/01/1924, n. 1 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.