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REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2367

Revisione delle entrate minori. (023U2367)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-1-1924 al: 21-12-2008
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In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, ad interim per gli affari esteri, e coi Ministri Segretari di Stato per le colonie, la marina, l'economia nazionale e le poste, sentito il Commissario per La Marina mercantile; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Entro il 31 dicembre 1923 tutte le Amministrazioni dello Stato procederanno:

a) alla revisione dei corrispettivi, rimborsi, concorsi, contributi, canoni d'ogni specie dovuti da Enti o da privati per spese e prestazioni fatte per loro conto dallo Stato;

b) all'aggiornamento dei prezzi di cessione delle merci, dei prodotti agrari ed industriali, dei prodotti artistici, dei materiali scientifici, dei prodotti di ogni specie di proprietà demaniale.

I funzionari che nell'adempimento dei compiti di cui alle lettere a) e b) stabilissero corrispettivi, rimborsi, canoni prezzi tali da recare perdite all'Erario saranno di queste personalmente responsabili.

Le nuove tariffe dovranno avere applicazione non più tardi del 1° gennaio 1924.