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REGIO DECRETO-LEGGE 10 settembre 1923, n. 2023

Disposizioni relative al prezzo delle locazioni di fondi rustici. (023U2023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 6-10-1923
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti i Regi decreti-legge 14 novembre 1922, n. 1437 e  3  dicembre
1922, n. 1583; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretarie  di  Stato   per
l'economia nazionale, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per
l'interno, per la giustizia e gli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  Per gli anni agrari 1923-24 e 1924-25, i locatori di fondi rustici,
indicati nei Regi decreti-legge  14  novembre  1922,  n.  1437,  e  3
dicembre 1922, n. 1583, avranno diritto allo stesso canone concordato
con i rispettivi affittuari, o stabilito dall'autorita'  giudiziaria,
per il 1922-23, a norma dei detti decreti, salvo che non  credano  di
valersi delle disposizioni di cui all'art. 2  del  presente  decreto,
nel quale caso si continuera' a pagare il  canone  anzidetto  finche'
sia fissato il nuovo canone.