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REGIO DECRETO-LEGGE 10 settembre 1923, n. 2023

Disposizioni relative al prezzo delle locazioni di fondi rustici. (023U2023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  6-10-1923 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretarie di Stato per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per gli anni agrari 1923-24 e 1924-25, i locatori di fondi rustici, indicati nei Regi decreti-legge 14 novembre 1922, n. 1437, e 3 dicembre 1922, n. 1583, avranno diritto allo stesso canone concordato con i rispettivi affittuari, o stabilito dall'autorità giudiziaria, per il 1922-23, a norma dei detti decreti, salvo che non credano di valersi delle disposizioni di cui all'art. 2 del presente decreto, nel quale caso si continuerà a pagare il canone anzidetto finchè sia fissato il nuovo canone.