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REGIO DECRETO 7 giugno 1923, n. 1349

Sostituzione dei membri dei Consiglio di amministrazione e di disciplina del Ministero per l'agricoltura, in caso di vacanze di posti, assenza ed impedimento. (023U1349)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/07/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 9-7-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 6 dicembre  1922,  n.  1601,  che  conferisce  pieni
poteri al Governo del Re; 
 
  Visto il R. decreto 8  febbraio  1923,  n.  418,  che  concerne  la
costituzione e competenza  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  di
disciplina del Ministero per l'agricoltura; 
 
  Visti gli articoli 47 del T.  U.  delle  leggi  sullo  stato  degli
impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n.  693,
e 50 del relativo regolamento approvato con R.  decreto  24  novembre
1908, n. 756; 
 
  Visto l'art. 1, comma 2° del R. decreto-legge 23 ottobre  1919,  n.
1971; 
 
  Ritenuta la necessita' di assicurare il regolare  funzionamento  di
detto Consiglio di amministrazione e di disciplina, provvedendo  alla
sostituzione dei funzionari chiamati nel ricordato decreto n. 418, ad
intervenirvi, in caso di vacanza di posto, assenza od impedimento; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  segretario  di  Stato   per
l'Agricoltura di concerto con quello delle Finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  I membri del Consiglio di amministrazione e di disciplina,  di  cui
all'art. 2 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 418, sono, in  caso  di
vacanza del posto, di assenza, o di impedimento, sostituiti nel  modo
seguente : 
 
  Il Direttore generale dal funzionario che ne fa le veci; 
 
  Il Capo del servizio dal funzionario chiamato  a  sostituirlo,  con
decreto ministeriale; 
 
  Il Direttore capo della Divisione oppure dell'ufficio del personale
dal funzionario che ne fa le veci purche' di grado  non  inferiore  a
quello di Capo Sezione: 
 
  Il Direttore dell'ufficio centrale di  Meteorologia  e  Geodinamica
dall'assistente piu' anziano; 
 
  Il Direttore dell'ufficio Geologico, dal geologo capo piu' anziano; 
 
  Il presente  decreto  entrera'  in  vigore  dal  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo  dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, li 7 giugno 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                Mussolini - G. De Capitani D'Aarzago. 
                                          De' Stefani.                
 
  Visto, il Guardasigilli: Oviglio.