stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 7 giugno 1923, n. 1349

Sostituzione dei membri dei Consiglio di amministrazione e di disciplina del Ministero per l'agricoltura, in caso di vacanze di posti, assenza ed impedimento. (023U1349)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/07/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  9-7-1923 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce pieni poteri al Governo del Re;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 418, che concerne la costituzione e competenza del Consiglio di Amministrazione e di disciplina del Ministero per l'agricoltura;

Visti gli articoli 47 del T. U. delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e 50 del relativo regolamento approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto l'art. 1, comma 2° del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

Ritenuta la necessità di assicurare il regolare funzionamento di detto Consiglio di amministrazione e di disciplina, provvedendo alla sostituzione dei funzionari chiamati nel ricordato decreto n. 418, ad intervenirvi, in caso di vacanza di posto, assenza od impedimento;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'Agricoltura di concerto con quello delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I membri del Consiglio di amministrazione e di disciplina, di cui all'art. 2 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 418, sono, in caso di vacanza del posto, di assenza, o di impedimento, sostituiti nel modo seguente :

Il Direttore generale dal funzionario che ne fa le veci;

Il Capo del servizio dal funzionario chiamato a sostituirlo, con decreto ministeriale;

Il Direttore capo della Divisione oppure dell'ufficio del personale dal funzionario che ne fa le veci purché di grado non inferiore a quello di Capo Sezione:

Il Direttore dell'ufficio centrale di Meteorologia e Geodinamica dall'assistente più anziano;

Il Direttore dell'ufficio Geologico, dal geologo capo più anziano;

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, li 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - G. De Capitani D'Aarzago.
Dè Stefani.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.